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Valutazione stato di conservazione dei materiali contenenti amianto

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Valutazione stato di conservazione dei materiali contenenti amianto

 

La tutela della salute dei cittadini da rischi legati alla presenza di amianto nei luoghi di vita e di lavoro è sancita dalla normativa Europea ed Italiana, e, a partire dalla sua messa al bando in Italia (L. 257/1992), è aumentata l’attenzione al problema. Nel D.M. 6/09/1994, è previsto l’obbligo per i proprietari dei fabbricati, impianti e macchine, nei quali siano presenti manufatti contenti amianto (MCA), la nomina del Responsabile del Rischio Amianto (RA) e la valutazione dello stato di conservazione dei materiai contenenti amianto.

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Come indicato nel D.M. 6/09/1994, il RA ha compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i MCA. Il RA deve sapere come effettuare l’accertamento della presenza di MCA, valutarne il rischio, gestirne in sicurezza la presenza, redigere il Programma di controllo e le procedure per le attività di manutenzione, valutarne le condizioni di conservazione ed eventualmente sovrintendere agli interventi di bonifica.

Disciplinari tecnici

I decreti hanno carattere prescrittivo e la contravvenzione alle disposizioni in essi contenute costituisce una violazione amministrativa punita con la sanzione prevista dall’art. 15, comma 2, della L. 257/92 (sanzione amministrativa da € 3615 a € 18675), sempre che il fatto non costituisca reato (ad esempio nel campo ambientale ovvero della sicurezza del lavoro).

Edifici

La prima di tali norme, il D.M. 6 settembre 1994, riguarda le strutture edilizie, ma contiene i principi per la valutazione del rischio, la sicurezza durante gli interventi di bonifica, le metodologie per le indagini di laboratorio, cui fanno riferimento anche gli altri decreti emanati successivamente per altre tipologie di beni e manufatti contenenti amianto.

La norma si applica agli edifici “ad uso civile, commerciale o industriale, aperti al pubblico o comunque di utilizzazione collettiva in cui sono in opera manufatti e/o materiali contenenti amianto dai quali può derivare un’esposizione a fibre aerodisperse”. Sono pertanto escluse le abitazioni private nonché i siti industriali in cui la contaminazione può provenire dalla lavorazione dell’amianto o di prodotti contenenti amianto.

La norma disciplina in particolare:

•la classificazione dei materiali edilizi contenenti amianto in base alla loro friabilità;
•i metodi per campionare i materiali edilizi al fine di accertare la presenza di amianto;
•i criteri di valutazione del rischio e gli indirizzi per il processo decisionale;
•i metodi di bonifica e i criteri di scelta;
•i programmi di controllo e manutenzione;
•le misure di sicurezza da rispettare durante gli interventi di bonifica;
•i metodi per la bonifica di tubazioni e le tecniche di glove-bag;
•i criteri e i valori limite per la restituibilità degli ambienti bonificati;
•i metodi e le tecniche di bonifica delle coperture in cemento-amianto;
•i metodi analitici per l’analisi dei materiali in massa (diffrattometria a raggi x, microscopia elettronica analitica a scansione);
•i metodi analitici per la determinazione della concentrazione di fibre di amianto aerodisperse (microscopia ottica a contrasto di fase, microscopia elettronica a scansione); •i metodi analitici per la tipizzazione delle fibre di amianto (dispersione cromatica in microscopia ottica);
•i criteri per la scelta dei dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie.

In accordo con l’impostazione della L. 257/92, il decreto prende in esame prevalentemente i materiali di amianto di tipo friabile, dedicando solo un paragrafo al problema delle coperture in cemento-amianto. La norma, inoltre, mira soprattutto a fissare i criteri di gestione del rischio amianto necessari alle regioni per condurre il censimento degli edifici, controllare le attività di bonifica e decidere le priorità di intervento.

Nei confronti dei soggetti privati il decreto ha invece le seguenti valenze:

1.introduce l’obbligo per tutti i proprietari di immobili contenenti amianto (o per i responsabili delle attività) di adottare un programma di controllo e manutenzione (in caso di inadempienza si applica la sanzione amministrativa da € 3615 a € 18675). La norma invece non introduce nessun obbligo per i privati di procedere autonomamente ad interventi di bonifica nemmeno nel caso di materiali friabili;

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